• Sì, non è necessario che la coppia sia sposata, né che si tratti di una coppia poiché all’affido possono accedere anche persone singole.

  • Sì, ed è importantissimo sottolineare che lo scopo dell’affido è il rientro del minore presso la famiglia d’origine. Gli affidatari dovranno, oltre che mantenere i contatti con la famiglia d’origine, aiutare il minore a tener dentro la sua storia ed il legame con la propria famiglia, favorendo i momenti di incontro con i genitori, secondo le disposizioni del progetto.

  • A seconda del tipo di affido, consensuale o giudiziale, la famiglia d’origine godrà di particolari diritti. Nel caso dell’affido consensuale la famiglia di origine valuta come scelta necessaria per il proprio figlio il progetto di affido e mantiene il diritto di prendere parte alle decisioni più rilevanti relative alla vita del minore e di essere consultata dalla famiglia affidataria. Nell’affido giudiziale, il punto di vista della famiglia di origine è comunque da tenere in considerazione, anche se la decisione ultima è esercitata dal Servizio Sociale (ente affidatario del minore).

  • L’affido è un intervento in favore di minori da 0 a 18 anni.

  • La caratteristica dell’affido è la temporaneità. Generalmente la durata massima è pari a 24 mesi. Tuttavia, la durata è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore. Accade spesso, infatti, che le difficoltà della famiglia d’origine sembrino inizialmente orientate ad una soluzione che però, col passare del tempo, tarda a realizzarsi.

  • Sì, tramite il riconoscimento di un contributo mensile, svincolato dal reddito. Tale contributo è sostenuto con fondi in capo agli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate. Parimenti l’erogazione del buono affido, viene erogata una copertura assicurativa per il minore per incidenti e danni provocati e/o subiti nel corso dell’affidamento.

  • L’affido viene formalizzato mediante la cosiddetta dichiarazione di affido che è ratificata dal Giudice Tutelare se si tratta di affido consensuale, ovvero reso esecutivo con un decreto del Tribunale per i Minorenni in caso di affido giudiziale. La dichiarazione di affido consente di giustificare la presenza del minore presso la famiglia in ogni occasione o evenienza poiché attesta l’affidamento del bambino alla famiglia affidataria.

  • L’inserimento del minore presso la famiglia affidataria avviene a seguito di abbinamento, ossia l’incontro tra il minore e la famiglia affidataria che verrà formalizzato mediante il provvedimento di affido convalidato dall’autorità giudiziaria.

  • L’affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato viene risolta dalla famiglia, da sola o con l’aiuto dei servizi. Proprio come per l’avvio, anche la chiusura dell’affido viene concordata in relazione al progetto di ciascun minore.

  • Il Servizio Affido organizza tre percorsi formativi l’anno. Successivamente, inizia il vero e proprio percorso di conoscenza con l’équipe, formata da una assistente sociale e una psicologa, finalizzata ad esplorare le risorse e le peculiarità della coppia o della persona singola e verificarne la sostenibilità.

  • Il Servizio Affido collabora con il Tribunale per i Minori o il Giudice Tutelare, la Tutela Minori, il Servizio Sociale Territoriale, i Servizi Specialistici, la Scuola e le Associazioni presenti sul territorio, al fine di monitorare periodicamente il progetto di affido.

  • Sì, da sempre si distingue per il sostegno che fornisce alla famiglia affidataria: sostegno psicologico per la coppia, educativo per il nucleo compresi i figli naturali, incontri di monitoraggio e supporto nella relazione con i Servizi Sociali.

F.A.Q.